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Riflessioni giuridiche attorno al vaccino anti covid: obbligo e green pass

Riflessioni giuridiche attorno al vaccino anti covid: obbligo e green pass

Premessa
Con un impegno straordinario, senza precedenti, la comunità scientifica internazionale, unita, si sta adoperando per proteggere l’umanità dalla diffusione del nuovo virus SARS-COVID-19.

Dalla dichiarazione di emergenza internazionale dell’O.M.S. del 30 gennaio 2020 fino alle prime somministrazioni in Italia delle prime dosi del vaccino, il 27 dicembre 2020, è passato meno di un anno. A metà ottobre 2021 è stato vaccinato il 73,65% della popolazione italiana.

Il Governo ha avviato una campagna di informazione sulla necessità di vaccinarsi, anche in considerazione della parte di popolazione, i minori fino a 12 anni, che non può ancora vaccinarsi. Si è raccomandato vivamente e doverosamente a tutti coloro che possono vaccinarsi, di farlo nel più breve tempo possibile, ciò al fine di evitare di introdurre un vero e proprio obbligo di vaccinazione.

Gli obblighi vaccinali sono stati disposti molte volte in Italia nel passato: nel 1888 (vaiolo), nel 1939 (difterite), nel 1966 (poliomielite), nel 1991 (epatite B) e nel 2017 (antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, Haemophilus influenzae tipo b, vaccino trivalente – antimorbillo, antirosolia, antiparotite – e antivaricella).

Il vaccino del vaiolo, scoperto nel 1796 da Edward Jenner, venne introdotto in Italia da Luigi Sacco, Medico della Repubblica Cisalpina, nato a Varese, laureato a Pavia e primario dell’Ospedale Maggiore di Milano, che diffuse in Italia la vaccinazione Jenneriana.

Il vaccino del vaiolo
Alla fine del 1799, Sacco vaccinò sé stesso e poi cinque bambini con il pus raccolto da due vacche affette da cow-pox. A distanza di tempo, verificò l’avvenuta immunità sua e dei vaccinati con l’innesto di vaiolo umano.

Nel 1806, Sacco riferì di avere fatto vaccinare o vaccinato personalmente nei soli Dipartimenti del Mincio, dell’Adige, del Basso Po e del Panaro più di 130.000 persone. In breve, i vaccinati del Regno d’Italia giunsero a un milione e mezzo, riducendo drasticamente la mortalità da vaiolo. Il vaccino si diffuse in breve anche nel Regno delle due Sicilie.

Fino a quando non venne sconfitto, il vaiolo aveva tormentato l’umanità per almeno 3.000 anni, uccidendo 300 milioni di persone nel solo ventesimo secolo, ovvero 4 milioni di persone ogni anno. Risale al 1967, il lancio del programma decennale di eradicazione dell’OMS, intensificato soprattutto nei paesi endemici. In Italia venne introdotto l’obbligo di vaccinazione obbligatoria del vaiolo solamente nel 1888 e sospeso nel 1977. Non dimentichiamoci che l’8 maggio di 40 anni fa (1981) fa veniva annunciata dall’OMS la vittoria dell’uomo sul vaiolo, la “prima e unica malattia eradicata su scala globale, attraverso la collaborazione di paesi in tutto il mondo”.

Dal 2017 nel nostro Paese sono in vigore 10 vaccinazioni obbligatorie, per i minori dei 16 anni di età, al fine di contrastare il progressivo calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie sia raccomandate, iniziato nel 2013, che aveva portato a una copertura vaccinale inferiore del 95%, soglia raccomandata dall’OMS per garantire la cosiddetta immunità di gregge.

Legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale e del green pass
La nostra Corte Costituzionale, con la sentenza n. 5/2018 ha confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale dei 10 vaccini su citati, ribadendo la legittimità del decreto legge che lo aveva introdotto (D.L. n.73/2017), precisando che l’obbligo è costituzionalmente legittimo quando rispetta le seguenti condizioni:

  1. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
  2. se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
  3. se, nell’ipotesi un danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato (v. sentenze nr. 258/1994 e nr. 307/1990).

E, ancora, la Corte afferma con chiarezza: “il singolo, sottoponendosi al trattamento obbligatorio, adempie a uno dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, che hanno fondamento nell’art. 2 della Costituzione. Negli anni più recenti, si è assistito a una flessione preoccupante delle coperture (vaccinali), alimentata anche dal diffondersi della convinzione che le vaccinazioni siano inutili, se non addirittura nocive: convinzione, si noti, mai suffragata da evidenze scientifiche, le quali invece depongono in senso opposto. In proposito, è bene sottolineare che i vaccini, al pari di ogni altro farmaco, sono sottoposti al vigente sistema di farmacovigilanza che fa capo principalmente all’Autorità italiana per il farmaco (AIFA). Anche per essi, come per gli altri medicinali, l’evoluzione della ricerca scientifica ha consentito di raggiungere un livello di sicurezza sempre più elevato, fatti salvi quei singoli casi, peraltro molto rari alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, nei quali, anche in ragione delle condizioni di ciascun individuo, la somministrazione può determinare conseguenze negative. Anzi, paradossalmente, proprio il successo delle vaccinazioni, induce molti a ritenerle erroneamente superflue, se non nocive: infatti, al diminuire della percezione del rischio di contagio e degli effetti dannosi della malattia, in alcuni settori dell’opinione pubblica possono aumentare i timori per gli effetti avversi delle vaccinazioni”.

La mancanza di informazione corretta alimenta certamente la paura di subire conseguenze negative dall’inoculazione del vaccino (i casi sono rarissimi), così come accade anche quando si è particolarmente fragili psicologicamente.

In merito al virus SARS-COVID-19, circa il 20% della popolazione italiana non si è vaccinata, pur essendo in condizioni di farlo, con conseguenze anche per la collettività.

Innanzitutto, il legislatore, al fine di contenere la diffusione del virus nelle strutture sanitarie, ha introdotto un vero e proprio obbligo vaccinale per gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che operano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali (Legge nr. 76 del 28 maggio 2021), salvo il caso di accertato pericolo per la salute. I soggetti che non si vaccinano per motivazioni cliniche, non possono svolgere mansioni che comportano contatti interpersonali.

Inoltre, il Governo ha convertito in legge (Legge 16 settembre 2021, n. 126) il decreto legge del 23 luglio 2021, n. 105, che prevede la certificazione verde Covid-19 o Green-Pass. Si tratta di un certificato di avvenuta vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal SARS-COVID-19. Essa contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità, viene generata in automatico dopo la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; dopo aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti o a un test antigenico rapido nelle 48 ore precedenti e dalla guarigione nei mesi precedenti.

Il green-pass è necessario, per esempio, per poter entrare in un cinema, salire su un treno o su un aereo ecc.

Infine, il recente Decreto Legge nr. 127 del 21.09.2021 prevede dal 15.10.2021, l’obbligo di dotarsi della certificazione verde per i lavoratori pubblici e privati per accedere ai luoghi di lavoro.

Sottolineo che il green pass non è una vera e propria certificazione di vaccinazione perché certifica anche altri stati, quali quello di contagiato e guarito o quello di persona che si è sottoposto a test antigenico.

Limiti costituzionali del diritto a non vaccinarsi
Con il green-pass sono stati introdotti quindi dei limiti che incidono su alcune libertà e diritti fondamentali: il diritto alla libera circolazione, il diritto al lavoro ecc.

Alcune recenti pronunce giurisprudenziali hanno affermato la legittimità del c.d. green-pass. In particolare, si è correttamente affermato che il diritto a non vaccinarsi, è stato riconosciuto ammettendo, in alternativa al vaccino, il test molecolare o antigenico rapido con esito negativo. La presentazione dell’esito del test in sostituzione del certificato verde dà infatti corpo a una facoltà rispettosa della scelta di non sottoporsi alla vaccinazione.

Il diritto a non vaccinarsi non ha valore o preminenza assoluti, dovendo essere bilanciato con altri interessi pubblici essenziali, fra i quali la necessità di garantire la salute pubblica, circoscrivere il diffondersi della patologia e assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza (T.A.R. del Lazio, sez. III-bis, 2 settembre 2021, n. 4531 e n. 4532, che ha rigettato le istanze cautelari di sospensione dell’atto amministrativo con il quale si è imposto l’obbligo del green pass per il personale scolastico sino alla data del 31 dicembre 2021 con sospensione dal lavoro e dallo stipendio per chi non lo producesse).

E, ancora, il Tribunale di Belluno, 14 maggio 2021 (in F. it. 2021, 6, I, c. 2227), ha ritenuto legittimo il collocamento forzoso in ferie dell’operatore sanitario che, pur svolgendo mansioni che lo portavano a stare a stretto contatto con il pubblico, si rifiutava di sottoporsi alla somministrazione obbligatoria del vaccino contro il Covid.

Si veda, infine, la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) del 24 agosto 2021, con la quale è stata respinta la richiesta di sospensiva avanzata da 672 vigili del fuoco francesi che contestavano la prescritta vaccinazione obbligatoria loro imposta.

In conclusione, la certificazione verde non viola alcuna norma costituzionale, e ricordiamolo, vaccinarsi significa adempiere ad un dovere di solidarietà sociale, dovere chiaramente scolpito nella nostra Carta Costituzionale.

Qualora il green-pass non dovesse raggiungere l’obiettivo di far vaccinare quella percentuale di popolazione che si ritiene possa immunizzare di fatto tutta la popolazione italiana, l’obbligo vaccinale potrebbe essere introdotto, per tutelare il prioritario interesse della salute collettiva, nonché l’art. 2 della nostra Costituzione.

Su tutti i diritti assoluti che hanno rilievo costituzionale, è chiaro a tutti che debba prevalere il diritto alla vita, nella forma essenziale del diritto alla salute.

Lo Stato ha il dovere di tutelare la salute collettiva e quindi la stessa vita umana, curarsi è un dovere soprattutto quando coincide con un dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) che non collide con la salute individuale (sentenze nr. 207/1990 e nr. 132 del 1992 in tema di vaccinazione antipoliomelitica, nonché sentenza nr. 218 del 1994 in tema di prevenzione e lotta contro l’AIDS).

Infatti, è diritto fondamentale e assoluto anche non curarsi, espressione di una libera autodeterminazione dell’essere umano, purché l’esercizio di questo diritto non causi danni irreparabili alla salute altrui.


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