Statuto
È costituita una associazione denominata "Europa Uomo Italia ONLUS" con sede in Milano, Viale Beatrice d'Este n. 37.
L'Associazione, complessa a carattere nazionale, potrà costituire delegazioni e uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto all'Associazione stessa. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione dovrà far uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopi dell'Associazione sono:
- fornire assistenza socio-sanitaria ai pazienti tramite ascolto e psicoterapia di supporto e avanzare istanze a loro favore quali la gratuità dei farmaci post terapie per tumore della prostata;
- realizzare una maggiore informazione dei soggetti a rischio sul tumore della prostata, la sua diagnosi precoce e curabilità spiegando le terapie possibili per accrescere così la consapevolezza generale sull'importanza di questa malattia;
- promuovere un maggiore impegno collettivo nei confronti della ricerca, della diagnosi precoce e delle cure di questa malattia, sollecitando l'appoggio e la solidarietà degli uomini in tutta Italia ed in Europa esposti a questo rischio.
L'Associazione promuoverà iniziative per dare la giusta priorità al problema dei tumori della prostata nell'ambito delle questioni sanitarie nazionali ed europee, nel rispetto dei diversi tipi di cultura di ciascun paese. Lo scopo verrà perseguito anche attraverso l'organizzazione di campagne nazionali e la partecipazione a quelle internazionali, assicurando l'informazione dei soggetti a rischio per mezzo di conferenze, pubblicazione di riviste e altro materiale illustrativo, ricerche, scambi ed aggregazioni didattiche, ed agendo come stanza di compensazione del pensiero europeo riguardo i tumori della prostata.
L'Associazione può affiliarsi e/o può affiliare, a discrezione del Consiglio Direttivo, qualsiasi altra associazione, fondazione o organizzazione aventi scopi uguali o simili.
L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
I soci di Europa Uomo Italia Onlus sono suddivisi in quattro categorie:
- Associati Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione.
- Associati Ordinari Collettivi: costituiti da associazioni, fondazioni, persone giuridiche ed enti filantropici o scientifici. Gli Associati Ordinari Collettivi sono rappresentati nell'Assemblea dei soci dal proprio Presidente pro tempore o da un rappresentante socio dell'associazione nominato per tale compito.
- Associati Ordinari Semplici: costituiti da persone fisiche che versano un contributo minimo definito annualmente dall'assemblea.
- Associati Ordinari Sostenitori: costituiti da coloro che versano un contributo minimo - superiore ai soci ordinari semplici - definito annualmente dall'assemblea.
- Associati Benemeriti: le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti o Istituzioni che si impegnino a contribuire per almeno un triennio al patrimonio dell'Associazione, mediante un contributo in denaro beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'assemblea.
- Associati Promotori: possono essere assimilati agli Associati Fondatori coloro che, pur non avendo sottoscritto l'atto costitutivo, hanno, ad insindacabile giudizio dei sottoscrittori dell'atto costitutivo, attivamente promosso la costituzione e lo sviluppo dell'associazione.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L'ammissione degli Associati Ordinari ha effetto dalla data del versamento della relativa quota annuale, salvo parere contrario inappellabile del Consiglio Direttivo, da notificarsi per iscritto all'interessato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notizia del versamento da parte degli uffici dell'Associazione.
Gli Associati Benemeriti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri, che informerà la propria azione alla luce di criteri di massima sinergia al conseguimento delle finalità dell'associazione ed evitando conflitti di interesse tra gli Associati Sostenitori.
Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa.
L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
Il Consiglio Direttivo decide all'unanimità l'esclusione di Associati, anche Fondatori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) le quote associative versate dagli Associati;
b) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
c) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una disposizione specifica;
d) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.
Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite, fermo restando l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ovvero di quelle ad esse direttamente connesse.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige ed approva il conto patrimoniale e il conto economico dell'esercizio decorso, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, da sottoporsi entrambi all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo:
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei Conti.
L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti alla data dell'assemblea; essa è ordinaria e straordinaria.
Per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ogni associato, di qualsiasi categoria, ha diritto a un voto.
L'Assemblea ordinaria viene convocata, anche in luogo diverso dalla sede associativa, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea ordinaria delibera su:
a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere; b) il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore dei Conti; c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, tra di essi, del Presidente e fino a due Vice Presidenti; d) l'elezione del Revisore dei Conti; e) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea avviene senza obblighi di forma almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere comunicata ai soci almeno otto giorni prima della data fissata mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati 3 giorni prima della data fissata.
Poiché si tratta di una associazione complessa a carattere nazionale, si prevede la possibilità di ammettere il voto per delega, ma nessun associato può ricevere più di tre deleghe.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti apportati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede designa un Segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di undici membri, due dei quali possono essere scelti tra una rosa di candidati proposta dalla European School of Oncology di Milano e nel caso di più Associati Collettivi, almeno un rappresentante degli stessi.
I Consiglieri medici specialisti non possono essere in maggioranza.
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, sino alla successiva Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.
Il Consiglio potrà anche essere convocato su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi membri.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività.
Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto.
Il Consiglio, nell'ambito dei suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale e, ove lo ritenga opportuno, uno o due Vice Presidenti e il Presidente Onorario dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare a Commissioni composte da tre membri scelti tra i Consiglieri compiti operativi per il raggiungimento di particolari obiettivi.
Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea degli Associati ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Coadiuvato dal Segretario Generale, ove nominato, egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegategli del Consiglio.
In caso d'urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro 45 giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero, in caso della nomina di due Vice Presidenti, da uno di essi a rotazione. In assenza di Vice Presidenti, è sostituito dal Consigliere presente più anziano di età.
Il Presidente può delegare alcuni dei propri poteri a Vice Presidenti od a Consiglieri, nonché nominare procuratori speciali anche esterni al Consiglio.
Il Past President è di diritto membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo, anche al proprio esterno, tra persone esperte in materia amministrativa e contabile e resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
Il Segretario Generale ricopre la carica di Segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo, è il responsabile organizzativo/gestionale/amministrativo dell'Associazione, svolge le mansioni delegategli dagli organi direttivi dell'Associazione, collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni, controlla gli atti e li fa eseguire secondo le linee impartite dagli organi direttivi medesimi.
Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo e propositivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri non inferiore a undici, oltre al Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto, o persona da lui delegata, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse dell'Associazione.
Al Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione deve rispettare il principio di multidisciplinarietà, possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo.
Il Comitato tecnico-scientifico svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo, una funzione tecnico-consultiva in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche dell'Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.
I membri del Comitato tecnico-scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato tecnico-scientifico nomina al suo interno un Presidente che provvede alla convocazione delle riunioni, senza obblighi di forma purché con tempi e mezzi idonei di ricezione dell'avviso. Il Comitato tecnico-scientifico delibera a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, un Revisore dei Conti che dura in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Può essere scelto anche un soggetto che non sia associato.
Il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Revisore resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.
Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro 30 giorni dalla nomina del Collegio medesimo.
La sede dell'arbitrato sarà quella di Milano.
In caso di suo scioglimento o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, con deliberazione dell'Assemblea, che nomina uno o più liquidatori, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.
Gli organi dell'Associazione, anche in numero inferiore di componenti rispetto a quanto previsto dal presente statuto, potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla costituzione e verranno via via integrati con le nomine che verranno fatte dall'Assemblea.